Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per tutti i cittadini, in particolare nell'attività d'impresa e nel lavoro.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

          a) favorire la creazione e lo sviluppo di attività d'impresa, anche in forma cooperativa, e di lavoro autonomo per le persone disabili;

          b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle persone disabili imprenditori e liberi professionisti;

          c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone disabili.